Whistleblowing

Whistleblowing

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 24/2023, in data 30/3/2023 è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la nuova disciplina del whistleblowing.

Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti; la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, in ottemperanza del Decreto legislativo n. 24/2023 ha approntato questa pagina quale strumento che permetta al Whisleblower (dipendenti e tutti coloro che rientrano nelle ipotesi contemplate del decreto legislativo) di segnalare condotte illecite (o anche solo irregolari o dubbio, indipendentemente dalla commissione di reati) di cui sia venuto a conoscenza. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell’interesse pubblico.

L’utilizzo della piattaforma permette al segnalante di mantenere l’anonimato dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Una volta inviata la segnalazione il sistema emetterà una ricevuta con il numero identificativo della segnalazione, che il segnalante è invitato a conservare.

La gestione del canale di segnalazione interna, negli enti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è affidata a quest’ultimo.

D.lgs. n.24/2023

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