D.L . n. 149 del 9 novembre 2020

 

Il Consigliere Segretario

Egregi Colleghi,

Vi invito a prestare particolare attenzione agli art. 23 e 24 del D.L. 149 del 9 novembre 2020 – pubblicato ieri nell’allegata Gazzetta Ufficiale – in vigore fino alla scadenza dello stato di emergenza sancito dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e successive modificazioni, in merito allo svolgimento del giudizio d’appello ed ai termini prescrizionali.
In particolare, con riguardo all’art.23, evidenzio come al comma 4 sia previsto che la richiesta di discussione orale venga formulata «per iscritto dal Pubblico Ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza… », che «entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula la richiesta di partecipare all’udienza» ed altresì come il comma 6 preveda, in deroga alla disposizione di cui al comma 4, che «nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

I migliori saluti

                                                                                       Marco Rigo

 

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